Di nuovo in vigore l’obbligo di identificare “de Visu” l’Ospite che accede in Struttura ricettiva
Residue possibilità di esercitarlo in remoto mediante uso tecnologia lasciate a determinazioni del Ministero dell’Interno.
Il Consiglio di Stato ha riformato la sentenza del TAR Lazio del 27 maggio 2025 che aveva, a sua volta, annullato la Circolare emessa dal capo della Polizia, Vittorio Pisani il 18 novembre 2024 nella veste di Direttore generale della pubblica sicurezza del Ministero dell’Interno Avverata, dunque, la “Profezia” vaticinata nella nota pubblica in data 29 maggio c.a., ove, appunto, alle luce della sentenza resa dal TAR del Lazio, ritenevo prevedibile attendersi altri gradi di giustizia amministrativa, a seguito di idonea impugnativa ad opera del Ministero dell’Interno e/o, comunque, modifiche normative, in considerazione delle esigenze e gli interessi che si intendevano tutelare mediante l’emanazione della Circolare stessa.
Nella detta Circolare si stigmatizzava la prassi, invalsa da parte di ormai tanti Gestori di Strutture ricettive, di “identificazione da remoto” degli Ospiti mediante trasmissione informatica delle copie dei documenti ed accesso negli alloggi con codice di apertura automatizzata ovvero tramite installazione di key boxes posti all’ingresso, in quanto detta procedura, diversamente, dalla modalità di identificazione di persona, all’atto dell’accesso in struttura, non garantisce la verifica della corrispondenza del documento al suo portatore.
Ragione per cui, si asseriva, che seguendo tale procedura di “identificazione da remoto”, non si osservava la disposizione prevista dall’art. 109 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (TULPS) che richiede come necessaria l’identificazione degli Ospiti al Check-in. Circolare la cui emanazione si era resa indispensabile, era scritto nel corpo del provvedimento stesso, anche “alla luce di un sempre più frequente ricorso da parte dei viaggiatori alle cc.dd. “locazioni brevi” ed in considerazione della critica situazione internazionale ed alla conseguente necessità di adottare stringenti misure finalizzate a prevenire i rischi per l’ordine e la sicurezza pubblica, in relazione all’eventuale alloggiamento di persone pericolose e/o legate ad organizzazioni criminali o terroristiche” . Nello scorso mese di maggio, il Tar del Lazio, però, annullava tale Circolare, sostanzialmente, affermando che il check-in andasse bene anche da remoto. Decisione riformata, appunto, in data 21.11.2025, dal Consiglio di Stato che ha ripristinato l’obbligo di identificazione dell’Ospite “de visu” attraverso una verifica della corrispondenza tra il documento di riconoscimento esibito e l’Ospite che lo presenta
AUSILIO TECNOLOGICO POSSIBILE
Vi è anche da dire che nella pronuncia in commento il Consiglio di Stato ha lasciato aperta la possibilità di operare il check-in ” a distanza”, anche attraverso l’ausilio di dispositivi tecnologici, purchè avvenga contestualmente all’accesso in struttura dell’Ospite ed attraverso la verifica di corrispondenza con il documento di riconoscimento che si esibisce. Quali strumenti e quali modalità potranno, conformemente ai requisiti richiesti dal T.U.L.P.S. essere ammessi, sarà, poi, compito del Ministero dell’Interno stabilirlo
INCONTRI RAVVICINATI OSPITI ED HOSTS
Da ultimo, personalmente ritengo che al di là della conformità alle esigenze di sicurezza per l’Ordine pubblico, l’identificazione “de Visu” degli Ospiti, esalti quel carattere di Accoglienza Autentica che, da sempre è risultato quel “quid”, la cifra che ha distinto l’attività di struttura ricettiva extra-alberghiera e che tanto successo ha riscontrato nella clientela che sempre più l’ha preferita ai circuiti di alloggio professionale. Accogliere l’Ospite personalmente oltre ad essere una forma di cautela per l’host, anche al fine di preservare il proprio immobile, risulta vincente per mettere in connessione in tempo reale l’Ospite con il Territorio circostante e favorirne l’ambientazione.

